LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA



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Rivarossi-Memory.it
"E' il link del bellissimo sito dedicato alla storia della vecchia Rivarossi.
Già da tempo in contatto con loro, abbiamo insieme deciso di creare una sezione del forum dedicata al loro sito.
Naturalmente per prima cosa, per chi non l'avesse ancora fatto, vi consiglio di andare a visitare il sito http://www.rivarossi-memory.it e di studiarlo per bene visto che contiene buona parte della storia del fermodellismo Italiano per poi venire qui e parlarne con noi e con loro!
Vi aspettiamo numerosi!!!
Lo staff di ferramatori.it e di rivarossi-memory.it"

Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 20 gen 2020, 14:55

Grazie, Massimiliano delle precedenti risposte... [09.gif]

Continua la traduzione.

" Intorno al 26 giugno 1985, Regal Way vendette la propria quota di proprietà nell'attrezzatura /utensili per la produzione alla convenuta JMC. La vendita era soggetta ai termini del Contratto di locazione. Sia JMC che IHC notificarono a Rivarossi il cambio di proprietà.
Dopo il giugno 1985, IHC continuò a ordinare da Rivarossi prodotti fabbricati utilizzando le attrezzature noleggiate. A partire dal luglio 1985, IHC inviò i suoi rapporti mensili a JMC, inclusi i pagamenti delle royalty, ove dovuti. JMC ricevette circa $ 1.700 in royalties tra luglio 1985 e aprile 1987. Durante gli ultimi cinque mesi di quel periodo, IHC non acquistò prodotti Rivarossi fabbricati con attrezzature in affitto e non pagò royalties a JMC.
Il 23 aprile 1987, James M. Conway, presidente di JMC, inviò una lettera al signor Paul dichiarando tra l'altro:
"In base ai termini e alle condizioni stabiliti nell'accordo originale "Lease"(di affitto) tra l'utente e Regal Way Inc. in merito ai vari articoli Rivarossi HO e O; e la successiva vendita degli utensili/attrezzature coperti da tale contratto di locazione a James M. Conway Corporation (avvenuta) il 28 giugno 1985, si comunica che il contratto di locazione avrà termine alla sua scadenza il giorno 2 dicembre 1987 e non sarà rinnovato".
Conway continuava (dicendo) che la sua decisione si basava sui pochi diritti che JMC aveva ricevuto a far data dall'acquisto dell'attrezzatura noleggiata. Conway ha anche affermato nella lettera che JMC era disposta a consentire a IHC, su una base non esclusiva, di importare prodotti coperti dal Contratto di locazione "alle stesse percentuali del 5%, purché le commesse di [IHC] soddisfino i termini minimi di ordine Rivarossi ".
* 3 L'avvocato della IHC, Leonard Sarner, rispondeva alla lettera del signor Conway il 17 giugno 1987 affermando:
"Sono sicuro che voi sapete che ai sensi dell'articolo 3 del Contratto di locazione, voi, nell'esercizio dei vostri diritti di Licenziante/concedente, non potete decidere di risolvere il Contratto semplicemente perché i diritti/proventi percentuali derivanti dall'acquisto dei treni e dei componenti Rivarossi sono notevolmente inferiori a quelli che vorreste ricevere. Invece, la cessazione può essere solo giustificata dal vostro esercizio di ragionevole giudizio commerciale ( o forse meglio n.d.r.: da una vostra logica e comprovata valutazione commerciale ) sul fatto che il signor Paul non stia facendo del suo meglio ( in modo valido ed economicamente conveniente ) per commercializzare, vendere, pubblicizzare e distribuire i prodotti. Per farla breve, la vostra comunicazione di disdetta viene respinta e sono stato autorizzato a intraprendere qualsiasi azione legale che le circostanze impongano per proteggere e mantenere i diritti acquisiti dal sig. Paul nel contratto di locazione qualora doveste insistere per far cessare i suoi diritti (su di essa). A voi la scelta".
In una lettera del 24 luglio 1987 al signor Paul, il signor Conway rispondeva che:
"Nulla di ciò che era contenuto nella lettera del sig. Sarner, né alcuna delle tue azioni successive a quella lettera del 23 aprile ha aggiunto qualcosa di nuovo per influenzarmi nel cambiare la decisione".
Conway concludeva: "La mia lettera del 23 aprile resta confermata".
IHC ha continuato a inviare rapporti mensili a JMC, compresi gli assegni di pagamento royalty a giugno, luglio, ottobre e novembre del 1987. JMC ha depositato ( incassato ) questi quattro assegni.
Dopo il 2 dicembre 1987, IHC, JMC e Rivarossi hanno continuato a intrattenere rapporti commerciali. IHC ha continuato a inviare rapporti mensili a JMC fino a giugno 1996. IHC ha inviato assegni di pagamento di royalty a JMC nell'agosto 1988, maggio 1989, gennaio, febbraio e giugno 1990, novembre 1991 e aprile e maggio 1994 per gli acquisti da Rivarossi di prodotti fabbricati utilizzando le attrezzature /utensili di produzione (oggetto del contratto). JMC incassò gli assegni inviati nel maggio 1989, aprile 1994 e maggio 1994.
L'opinione ( la posizione ) di Rivarossi sulla continuazione della validità dell'accordo di locazione tra IHC e JMC è manifestamente cambiata nel tempo. Il 14 giugno 1989, un agente Rivarossi scrisse a Mr. Paul dicendo: "Dobbiamo informarvi che [Mr. Conway] ... ci ha chiesto di rispedirgli [alcune attrezzature strumentali coperte dall'accordo di locazione]. Poiché riteniamo che voi ne abbiate l'uso esclusivo, riteniamo giusto [sic] informarvi in merito".
La lettera di Rivarossi suscitò diverse risposte da parte di IHC e JMC in merito alle loro posizioni legali opposte in merito allo status del Contratto di locazione. Successivamente Rivarossi consultò il proprio avvocato e, mentre almeno fino a settembre 1994 Rivarossi (da un lato) considerava gli aspetti legali (della vicenda) "poco chiari", (dall'altro) continuava ad evadere gli ordini di IHC relative ai prodotti
fabbricati con attrezzature/utensili per la produzione coperte dal Contratto di locazione.
Il rapporto commerciale tra IHC e Rivarossi non si limitava agli acquisti di IHC di prodotti fabbricati con attrezzature coperte dal Contratto di Leasing. IHC ha anche importato e distribuito prodotti fabbricati utilizzando le attrezzature/utensili produttive di Rivarossi. Inoltre, IHC e Rivarossi nel 1987 hanno eseguito due......

Continua.... Saluti.
Tricx

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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 21 gen 2020, 0:32

Continua la traduzione.

" Inoltre, IHC e Rivarossi nel 1987 hanno sottoscritto due accordi (gli "Accordi del 1987") in base ai quali IHC ha acquistato attrezzature/utensili di produzione che Rivarossi ha usato per fabbricare prodotti sui quali IHC ha mantenuto il diritto esclusivo di vendita negli Stati Uniti e in Canada. In base agli Accordi del 1987, Rivarossi ha mantenuto il diritto di vendere i prodotti ( usciti ) da quelle attrezzature/utensili di produzione, in altre parti del mondo, pagando a IHC delle royalty per tali vendite. [FN1]
FN1. Mentre l'attore sostiene in sostanza che potrebbe essere titolato al risarcimento dei danni per una violazione degli Accordi del 1987, questi accordi non sono neppure menzionati ( riportati )nella atto introduttivo dell'attore stesso.
* 4 A partire dal 1988 e continuando per diversi anni, IHC e Rivarossi hanno trattato (e portato avanti) un accordo di produzione in base al quale Mehano Technika ("Mehano"), un produttore con sede (all'epoca n.d.r.) in Jugoslavia (ora Slovenia), avrebbe ricevuto da Rivarossi delle spedizioni di componenti per treni. Mehano avrebbe assemblato e imballato i componenti prima di spedire i prodotti finiti a IHC. I componenti fabbricati utilizzando le attrezzature/utensili produttive coperte dall'accordo di leasing erano tra i prodotti che Rivarossi avrebbe spedito a Mehano. Non ci sono prove che queste intese abbiano portato a un contratto per una durata fissa. Mehano, tuttavia, ha prodotto alcuni prototipi e prodotti, compresi i prodotti fabbricati utilizzando le attrezzature/utensili coperte dall'accordo di locazione. IHC ha acquistato e pagato royalties (diritti) su alcuni di questi prodotti.
Qualche tempo prima del gennaio 1993, Rivarossi consegnava a JMC parte delle attrezzature produttive coperte dall'accordo di locazione. Il 25 gennaio 1993, il sig. Paul chiedeva all'amministratore delegato di Rivarossi, Giuseppe Cafieri, se tali attrezzature produttive fossero state trasferite a JMC e affermava che qualsiasi trasferimento "avrebbe violato gli accordi coi quali [JMC] ha acquistato tali attrezzature e (...pertanto IHC.. n.d.r.) desidera procedere con le opportune azioni legali [.] " Il Dott. Cafieri informava il Sig. Paul che, in effetti, il trasferimento aveva avuto luogo.
Nel 1994, JMC e Rivarossi hanno iniziato a negoziare la vendita delle attrezzatureproduttive di JMC a Rivarossi. Le due società stipularono un contratto nel giugno di quell'anno che stabiliva il trasferimento di determinati beni di JMC, comprese le attrezzature produttive coperte dall'accordo di locazione. Nel contrattare con Rivarossi, JMC ha dichiarato di possedere le attrezzature/utensili produttive "libere e sciolte da qualsiasi vincolo, impegno, peso, opzione, addebito o pretesa di qualsiasi tipo".
Nell'ottobre 1994 Rivarossi richiedeva a IHC di rinunciare a tutti i diritti rivendicati ai sensi del Contratto di locazione. Con la conoscenza ( e l'avallo... n.d.r.)di JMC, Rivarossi ha successivamente rifiutato di vendere qualsiasi prodotto a IHC fino a quando (questa) non avesse rinunciato alle sue pretese. IHC e Rivarossi tentavano senza successo di risolvere la controversia, ma Rivarossi continuava a insistere affinché IHC riconoscesse che il Contratto di locazione era stato risolto nel 1987.
Nel 1993 Model Expo, Inc. ("Model Expo") diventava distributore (unico) per Rivarossi in Nord America. Nel novembre 1995, Model Expo pubblicizzava in vendita i prodotti Rivarossi fabbricati con attrezzature produttive coperte dall'accordo di locazione. Model Expo, per conto di Rivarossi, si è identificato come "importatore esclusivo" di tali prodotti.
IHC ha depositato questa azione il 18 aprile 1996. Nel paragrafo (capo/punto) I della sua citazione, l'attore afferma che JMC e Rivarossi sono responsabili di ostacolare (e negare) illecitamente (e ingiustamente) i suoi diritti contrattuali ai sensi del Contratto di locazione. Mentre il paragrafo (capo/punto) II è capitolato quale richiesta (risarcitoria) nei confronti dei convenuti per denegamento (e mancato riconoscimento) di proprietà, l'attore ha nel corso di questo contenzioso impostato la domanda come un (procedimento) per diffamazione basato su dichiarazioni che affermavano che IHC non aveva diritti ai sensi dell'Accordo di Leasing (Locazione). I Convenuti hanno correttamente risposto alla domanda del paragrafo (punto) II come (previsto) in un procediemnto per diffamazione.
Nel paragrafo (capo/punto) III, l'attore afferma che Rivarossi ha rifiutato di trattare affari (intrattenere rapporti commerciali) con l'attore in quanto parte di un accordo ai suoi danni da parte dei convenuti per costringere l'IHC (stessa) a rinunciare ai suoi diritti derivatigli dall'Accordo di Locazione/Leasing. Nel paragrafo (capo/punto) IV, l'attore afferma che i convenuti si sono impegnati in "concorrenza sleale" in violazione ( delle leggi) del "diritto comune della Pennsylvania".
IV. DISCUSSIONE
A. Le domande dell'attore per interferenza grave e illecita col (suo) contratto (e i diritti da esso derivanti), diffamazione e concorrenza sleale.
* 5 I convenuti rilevano e la parte attrice "riconosce che le sue richieste di interferenza grave e illecita, diffamazione e concorrenza sleale dipendono dall'(affermazione o meno dell') esistenza di un contratto di locazione valido" (ancora) nel 1994 e 1995, nonostante la lettera di risoluzione del 1987 di JMC. [FN2]
FN2. Tutte le parti dedicano notevoli sforzi nelle loro difese circa l'applicazione di norme sulla limitazioni delle domande della parte attrice. I convenuti sostengono che le richieste dell'attore basate sul Contratto di locazione sono prescritte perché il ricorrente stesso non ha contestato la risoluzione del contratto da parte di JMC entro il termine di quattro anni. Vedi 42 Pa.C.S.A. § 5525. La (società) attrice, d'altronde, non ha presentato la domanda giudiziale relativa alla violazione del contratto.
Piuttosto, l'attore sostiene che il contratto di locazione sia sopravvissuto alla lettera di risoluzione del 1987 e afferma (nel)le sue denunce di interferenza grave e illecita e concorrenza sleale (costituite dai comportamenti e contenute) nelle azioni dei convenuti (che esse abbiano avuto inizio) a partire dal giugno 1994. Allo stesso modo, IHC basa la sua richiesta di diffamazione..........

Continua.....Saluti.
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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Oliviero Lidonnici » 21 gen 2020, 1:26

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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 21 gen 2020, 2:43

Ringraziamo innanzitutto Oliviero per la sua precisazione ulteriormente chiarificatrice... (13) [09.gif]

Intanto continuo la traduzione del documento di cui sopra, sperando di non rompere le "pelotas"... :lol:

" Allo stesso modo, IHC basa la sua denuncia di diffamazione su affermazionii fatte da Model Expo nel novembre 1995. Queste domande non sono prescritte. Vedi 42 Pa.C.S.A. §§ 5523, 5524.
La società attrice sostiene che la disdetta della JMC del 1987 era inefficace. IHC argomenta che il (contenuto e il) testo del contratto relativo al ragionevole giudizio sull'uso dei migliori sforzi limitava la possibilità di JMC di risolvere il Contratto di locazione e, a seguito del suo immediato rigetto della comunicazione di risoluzione, il Contratto di locazione è rimasto in vigore.
La società attrice sostiene che la JMC avrebbe fatto aquiescenza al rigetto della IHC (sia) non avendo presentato un'azione giudiziaria per far rispettare la risoluzione e (sia) per una condotta successiva coerente con gli obblighi previsti dal Contratto di locazione. [FN3] I convenuti rispondono entrambi che l'avviso di risoluzione di JMC ha effettivamente concluso il contratto di locazione nel dicembre 1987.
FN3. Mentre il Contratto di locazione fa riferimento (allude) a un accordo tra Rivarossi e IHC, non è contestato che Rivarossi non abbia mai eseguito il Contratto di locazione. Inoltre, il paragrafo 8.2 del contratto afferma esplicitamente: "Il Locatario ( IHC n.d.r.) riconosce che il Locatore (Regal Way e dopo JMC n.d.r.) e Rivarossi sono parti indipendenti l'uno dall'altro e che durante il periodo (di vigenza del contratto) il Locatore non avrà alcun potere di controllare le attività di Rivarossi indipendentemente dal fatto che lo stesso si riferisca alle attrezzature/utensili di produzione o meno".
Tuttavia, l'attore si riferisce ripetutamente a Rivarossi come parte dell'Accordo di Locazione/Leasing e imputa le azioni ( e i comportamenti) di Rivarossi a JMC senza mai spiegare la teoria legale su cui lo fa.
Laddove un contratto prescriva una modalità nella quale un diritto di recesso deve essere esercitato o specifica un atto da compiere come condizione al diritto di recesso, tali disposizioni devono essere rigorosamente seguite (rispettate). Vedi Massachusetts Bonding & Ins. Co. v. Johnston & Harder, 340 Pa. 253, 16 A.2d 444, 448 (Pa 1940); Wright v. Bristol Patent Leather, Co., 257 Pa. 552, 101 A. 844, 845 (Pa.1917); Accu-Weather, Inc. contro Prospect Comms., Inc., 435 Pa. Super. 93, 644 A.2d 1251, 1254 (Pa.Super.Ct.1994); Virginia Heart Institute Ltd. contro Northwest Pennsylvania Bank & Trust Co., 448 F.Supp. 215, 220 (W.D. Pa.1978).
Le comunicazioni di risoluzione devono essere chiare e inequivocabili. Maloney v. Madrid Motor Corp., 385 Pa. 224, 122 A.2d 694, 696 (Pa.1956); Wright, 101 A. a 845; Accu-Weather, Inc., 644 A.2d al 1254; Importatori EFCO contro Halsobrunn, 500 F.Supp. 152, 154-55 (E.D. Pa.1980).
La attrice non contesta che la disdetta fosse tempestiva, chiara e inequivocabile. La attrice non sostiene nella sua citazione né sostiene nei suoi assunti che JMC non poteva ragionevolmente concludere dal (fatto del) ricevimento di soli $ 1.700 in royalties, equivalenti a solo $ 34.000 in acquisti, in un arco di due anni, che IHC aveva fallito nel mettere in atto tutti i suoi più strenui sforzi per commercializzare i prodotti coperti (dal contratto di locazione...n.d.r.).
Piuttosto, l'attore sostiene che, poiché ha "rigettato" l'avviso di risoluzione di JMC, JMC "era tenuta a citarlo in giudizio per verificare la sufficienza (efficiacia) della sua risoluzione" e la sua omissione (di intraprendere tale azione) ha reso la risoluzione inefficace".
L'attore cita due casi in cui le parti che hanno risolto i contratti hanno chiesto una dichiarazione dei loro diritti e doveri dopo la risoluzione. Vedi Rolscreen Co. v. Pella Prods. di St. Louis, Inc., 64 F.3d 1202 (8 ° Cir.1995); Massachusetts Bonding & Ins. Co., 16 A.2d a 444. Anche se una parte che risolve un contratto può avviare (un giudizio volto a ottenere) una sentenza dichiarativa o altra azione appropriata, la legge non impone alcun obbligo di farlo.
* 6 Un giudizio commerciale può essere ragionevole senza necessariamente essere corretto. Il contratto richiedeva a JMC di emettere un giudizio. Non ha richiesto a JMC di spiegarlo in termini soddisfacenti per IHC e non ha permesso a IHC di impedire una risoluzione semplicemente "respingendola". Se IHC riteneva che JMC avesse violato il contratto o esercitato la propria scelta discrezionale deducendo una razionale valutazione commerciale circa gli sforzi di marketing di IHC in malafede, era IHC che avrebbe potuto e dovuto avviare un'azione per violazione del contratto o del dovere contrattuale di buona fede (nell'adempimento dello stesso). (Viceversa) Non ha mai avviato tempestivamente un'azione del genere.
Naturalmente, l'ambigua condotta di pre-risoluzione può compromettere l'espressione di volontà destinata a segnalare una risoluzione del contratto. Vedi Accu-Weather, Inc., 644 A.2d al 1254; Cooperativa dei produttori di latte orientali. Ass'n, Inc. v. Cooperativa Lehigh Valley. Gli agricoltori, 568 F.Supp. 1205, 1207 (E.D.Pa.1983).
La attrice sostiene che i comportamenti di JMC dopo la lettera della IHC (stessa) del 17 giugno 1987 erano sufficientemente ambigue per dimostrare la (implicita) revoca della comunicazione di risoluzione/ fine rapporto. In particolare, l'attore sottolinea (il fatto del)l'accettazione da parte di JMC degli assegni di pagamento delle royalty nei mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre del 1987 per i prodotti coperti dall'accordo di locazione e spediti da Rivarossi a IHC.
Tali assegni, tuttavia, erano indiscutibilmente dovuti a JMC ai sensi del contratto di locazione/leasing che tutte le parti concordano erano efficaci fino al dicembre 1987.
noltre, (il convenuto) Conway ha risposto al rigetto (della risoluzione contrattuale da parte) di IHC con una lettera che ribadiva categoricamente l'intenzione di JMC di risolvere il Contratto di locazione e inequivocabilmente concludeva, "La mia lettera del 23 aprile resta confermata". Non ci sono prove di condotta ambigua da parte di JMC tra aprile 1987 e dicembre 1987 in contrasto con ......

Continua..... Saluti.
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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 21 gen 2020, 13:06

Ecco ancora la continuazione.

"Non vi sono prove di condotta ambigua da parte di JMC tra aprile 1987 e dicembre 1987 in contrasto con la sua intenzione dichiarata di risolvere il contratto di locazione nel dicembre 1987.
La società attrice sostiene inoltre che (da un lato) la vendita di prodotti della Rivarossi dopo il dicembre 1987 e (dall'altro) il deposito all'incasso da parte di JMC di tre degli otto assegni di pagamento di royalty, per un totale di $ 5.100, hanno portato (l'attrice stessa) IHC a ritenere che il Contratto di locazione fosse ancora in vigore e che JMC avrebbe continuato ad adempiervi in seguito. Mettendo da parte l'offerta di JMC di consentire ulteriori vendite su base non esclusiva, la condotta post-risoluzione in conformità con il comportamento di pre-risoluzione non comporta (in sè e per sè) un rinnovo (implicito) di un contratto a fronte di un chiaro avviso di risoluzione e non suggerisce che la risoluzione è stata ambigua o equivoca. Vedi Maloney, 122 A.2d a 156; Importatori EFCO, 500 F.Supp. a 156.
La parte attrice sostiene che (i casi de)gli importatori EFCO e Maloney sono diversi perché le comunicazioni di risoluzione in tali casi non sono state formalmente respinte dalla parte alla quale sono state notificate. Questi casi, tuttavia, non hanno affermato che un rifiuto abbia l'effetto legale di annullare una comunicazione di risoluzione chiara e inequivocabile. [FN4] In Accu-Weather, il caso su cui si basa l'attore, la Corte ha constatato che il comportamento di pre-risoluzione della parte che dava disdetta era incompatibile con l'avviso di risoluzione e ha quindi reso la comunicazione ambigua. Vedi Accu-Weather, Inc., 644 A.2d al 1253-1255. La Corte ha riconosciuto che i comportamenti della parte che voleva risolvere e mettere fine (al contratto) il problema avrebbero potuto essere (interpretate come) un tentativo di correggere una violazione anticipata e un (implicito) ritiro della comunicazione di risoluzione. Id. al 1255. Nel presente caso non vi sono prove a sostegno di tale conclusione.
FN4. La ricorrente cerca anche di distinguere (il caso) Maloney per il fatto che la decisione non è avvenuta in un giudizio sommario ma dopo il processo. C'è stato un processo a Maloney. Si è concluso con una giuria sospesa. Successivamente, la Corte ha emesso una sentenza a favore del prevenuto, sugli elementi di prova presentati, come previsto dalla legge.

* 7 Il Contratto di locazione è stato chiaramente risolto il 2 dicembre 1987. La parte attrice non è riuscita (non si è attivata) a proporre tempestivamente una azione (giudiziaria contro) la violazione contrattuale per contestare tale risoluzione. La società ricorrente (stessa) non aveva quindi alcun diritto ai sensi del contratto di locazione/leasing nel momento in cui sostiene che i convenuti hanno illecitamente violato tali diritti. [FN5] Allo stesso modo (e per gli stessi motivi), parte convenuta non può (essere costretta a) sopportare la sua ( dell'attrice n.d.r.) denuncia (azione) di diffamazione basata sulla pubblicazione di informazioni dei convenuti che affermerebbero che l'attore non aveva diritti ai sensi del contratto di locazione. [FN6] (Inoltre) la ricorrente non è (neppure) riuscita a sostenere anche la sua denuncia di concorrenza sleale ai sensi del diritto comune "common law". [FN7]
FN5. Anche se il Contratto di locazione fosse sopravvissuto alla comunicazione di disdetta di JMC del 1987, l'attore non potrebbe avere alcuna pretesa di (lamentare) contro JMC una grave ingiusta e illecita "interferenza" (commerciale). Una parte non può essere ritenuta responsabile per interferenze illecite con un contratto di cui è parte. Vedi Michelson v. Exxon Research e Eng'g. Co., 808 F.2d 1005, 1007-08 (3d Cir.1987).
FN6. La ricorrente (IHC) ha unicamente presentato prove di dichiarazioni diffamatorie da parte di Model Expo, presumibilmente facenti capo (alla posizione) della convenuta Rivarossi. Pertanto, la JMC ha anche il diritto a un giudizio sommario su tale affermazione a causa della mancata presentazione da parte del ricorrente di prove a carico di JMC (stessa).
FN7. La società ricorrente non ha dimostrato fin dall'inizio come le prove documentali sostengano la sua denuncia di concorrenza sleale. La concorrenza sleale è "qualsiasi cosa fatta da un rivale nella stessa attività per imitazione o altrimenti studiata/progettata o calcolata per indurre in errore il pubblico nella convinzione che, acquistando il prodotto da lui (rivale) offerto in vendita, stiano acquistando il prodotto di un altro produttore ". B.V.D. Co. v. Kaufmann & Baer Co., 272 Pa. 240, 116 A. 508, 508-09 (Pa.1922). Gli elementi di una domanda (risarcitoria) per concorrenza sleale sono gli stessi di quelli previsti per i ricorsi disciplinati dalle norme del Lanham Act, ad eccezione del requisito di un'incidenza sul commercio interstatale. Un ricorrente deve dimostrare il coinvolgimento di beni o servizi, una falsa descrizione o denominazione di origine rispetto ai beni o servizi in questione presi in considerazione e una base ragionevole (logica e probatoria) per la convinzione che uno di essi è stato leso o compromesso. Vedi Allen-Myland v.International Bus. Mach. Corp., 746 F.Supp. 520, 553 (E.D.Pa.1990); Moore Push-Pin Co. contro Moore Business Forms, Inc., 678 F.Supp. 113, 116 (E.D.Pa.1987).
(Invece), nella misura in cui l'attore ha proposto questa domanda (insistendo però) sul presupposto della perdurante esistenza di un contratto di locazione valido, inevitabilmente, ha sbagliato.

B. Reclamo del ricorrente per rifiuto di trattare
La società ricorrente sostiene che questa è l'unica domanda proposta che non dipende dalla sopravvivenza del Contratto di locazione. La domanda della ricorrente per il rifiuto di trattare(/commerciare/intrattenere relazioni d'affari) si basa sui §§ 762 (a), (c) e 765 (1) della Restatement (First) of Torts. [FN8] La ricorrente sostiene che Rivarossi.....

Ma cosa avrò fatto mai 'sta "benedetta" Rivarossi ?..... :-o :lol: ....
Il seguito...alla prossima "puntata"... :lol: Saluti.
Tricx

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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 21 gen 2020, 20:02

Dove eravamo rimasti ?....Ah, sì, alla Rivarossi....che veniva accusata di qualche "sgarbo"... :roll: :lol:


B. Reclamo del ricorrente per rifiuto di trattare
La società ricorrente sostiene che questa è l'unica domanda proposta che non dipende dalla sopravvivenza del Contratto di locazione. La domanda della ricorrente per il rifiuto di trattare(/commerciare/intrattenere relazioni d'affari) si basa sui §§ 762 (a), (c) e 765 (1) della Restatement (First) of Torts. [FN8] La ricorrente sostiene che Rivarossi ha rifiutato di vendere prodotti a IHC come parte di un accordo ai suoi danni da parte di entrambi i convenuti per costringere IHC (stessa) a rinunciare ai diritti da essa vantati e rivendicati ai sensi (dell'Accordo di Leasing) del Contratto di Locazione.
FN8. La Sezione 762 della Restatement (First) of Torts ( Riparazione dei torti/Risarcimento dei danni)afferma:
Chi causa un danno intenzionale o non intenzionale a un altro semplicemente rifiutando di intrattenere una relazione d'affari con l'altro o di proseguire una relazione d'affari risolvibile a suo piacimento non è responsabile di tale danno se il rifiuto non è:
(a) una violazione del dovere dell'agente verso l'altro (un terzo) derivante dalla natura dell'affare (e/o dell'attività) dell'agente (stesso) o da un atto legislativo, oppure;
(b) un mezzo per ottenere un effetto illegale sulla concorrenza, oppure ancora:
(c) parte di un rifiuto concordato da una pluralità di persone in concorso tra di loro di cui esso (l'agente) è un membro. Restatement (First) of Torts § 762 (1939).
La Sezione 765 (1) della Restatement (First) di Torts afferma:
Le persone che causano danni a un altro a causa di un rifiuto concordato nella propria attività di avviare o continuare rapporti commerciali con lui sono responsabili nei suoi confronti per tale danno, anche se non sarebbero responsabili per comportamenti simili senza concerto, se il loro rifiuto concordato non è giustificato dalle circostanze. Restatement (First) of Torts § 765 (1).
I convenuti sostengono che la Pennsylvania non ha (mai) riconosciuto/accolto (ness)una richiesta di rifiuto di trattare. La società (IHC) ricorrente non cita alcun caso e il tribunale non ha trovato nessun (precedente) in cui un tribunale della Pennsylvania abbia espressamente riconosciuto/accolto una domanda (risarcitoria) in una azione giudiziaria per rifiuto di trattare. I tribunali della Pennsylvania, tuttavia, hanno fatto riferimento al paragrafo § 762 come autorità (competente) nel respingere le richieste di risoluzione del rapporto di lavoro in quanto un rifiuto unilaterale di intrattenere rapporti d'affari in genere non è perseguibile. Vedi Geary v. United States Steel Corp., 456 Pa. 171, 319 A.2d 174, 176 (Pa.1974). Vedi anche Paul v. Lankenau Hosp., 524 Pa. 90, 569 A.2d 346, 348 (Pa.1990); Wells v. Thomas, 569 F.Supp. 426, 435-36 (E.D.Pa.1983); Keddie v. Pennsylvania State Univ., 412 F.Supp. 1264, 1278 (M.D. pa.1976).
In ogni caso, poiché l'attore non ha potuto sostenere/formulare un reclamo ai sensi del paragrafo § 762 o § 765 in base ai documenti presentati, il tribunale non ha bisogno di prevedere se la Corte Suprema della Pennsylvania avrebbe, allo stato, effettivamente adottato tali disposizioni per sostenere/accogliere un reclamo (su tale materia).
In linea con il paragrafo § 762, una persona fisica o giuridica o un ente è generalmente libera di scegliere se fare affari con un'altra (con un terzo). La ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il paragrafo § 762 lettera (a) perché hanno rifiutato di trattare con IHC in violazione di un obbligo contrattuale. L'argomentazione del ricorrente sembra essere diretta contro la convenuta Società S.p.A. Rivarossi e incentrata sul rifiuto di Rivarossi di vendere alla querelante qualsiasi prodotto dopo l'ottobre 1994. [FN9]
FN9. L'attrice sostiene nelle sue argomentazioni che di conseguenza (a tali condotte) ha il diritto di recuperare i profitti che avrebbe potuto realizzare in base agli Accordi del 1987 e se l'intesa con Mehano fosse continuata (avesse avuto ulteriore seguito). La parte attrice, tuttavia, non ha denunciato una violazione del contratto, basando la domanda su tali accordi o su tali intese.
È (astrattamente) ipotizzabile che la ricorrente possa avanzare tale domanda. Il posto per farlo, tuttavia, è in un ricorso e non in una breve e sintetica opposizione a un giudizio sommario ( opppure: a una valutazione di carattere sommario n.d.r.).
Un attore non può avanzare quattro richieste di risarcimento per illecito civile e quindi effettivamente presentare una domanda di risarcimento con riferimenti limitati alla misura del danno richiesto, indipendentemente dal fatto che esso corrisponda o meno a quello riconoscibile per la violazione di un contratto non concluso/stipulato (oppure...? : non fornito/allegato).
Il dovere imposto a una parte dal paragrafo 762 (lettera)(a) è limitato e deriva solo e unicamente "dalla natura degli affari dell'agente o da una disposizione legislativa".
Questa sottosezione riguarda le aziende come i servizi pubblici o altri incaricati di un interesse pubblico (o di un pubblico servizio) che hanno il dovere di servire (e prestare la propria opera) senza discriminazioni e in condizioni adeguate tutti coloro che ne richiedono il servizio. Vedi Restatement (First) of Torts §§ 762 (a), 763, 763 cmt. un; Geary, 319 A.2d a 176 n. 5; Zicos v. Telefood, Inc., 45 Misc.2d 64, 256 N.Y.S.2d 152, 154 (N.Y.Sup.Ct.1965).
Essa non si applica agli obblighi imposti privatamente tra le parti. La sezione 762 (a) della Restatement è semplicemente inapplicabile ai fatti di questo caso, di questo processo.

* 8 La società ricorrente sostiene inoltre che i convenuti hanno violato i paragrafi § 762 lettera (c) e § 765 che vietano un rifiuto concordato di trattare. L'attore, tuttavia, non si sta lamentando di un rifiuto concordato di trattare. Piuttosto, l'attore sostiene che Rivarossi e JMC erano d'accordo sul fatto che Rivarossi avrebbe rifiutato di trattare/commerciare/intrattenere rapporti economici con IHC. Solo Rivarossi ha rifiutato di trattare con IHC. Il fatto che una delle parti con il consenso o l'incoraggiamento di una seconda parte rifiuta di trattare con una terza parte, non è un "rifiuto concordato da parte di una pluralità di persone". Un rifiuto da parte di un soggetto di trattare con un altro soggetto non è perseguibile ai sensi della normativa "Restatement", indipendentemente dal motivo o dalla causa che l'hanno provocato (tale rifiuto n.d.r.). Vedi Fulton v. Hecht, 580 F.2d 1243, 1250 (5 ° Cir. 1978); Circo v. Spanish Gardens Food Mfg. Co., 643 F.Supp. 51, 56 (W.D.Mo.1985). Vedi anche House of Materials, Inc. v. Simplicity Pattern Co., 298 F.2d 867, 872 n. 14 (2d Cir.1962) (spiegando che il "rifiuto concordato di trattare" contemplato dalla Restatement è "un boicottaggio"). [FN10]
FN10. La corte non può affermare che l'attrice abbia altrimenti presentato prove sufficienti per supportare un verdetto secondo il quale i convenuti avrebbero partecipato a un accordo ai suoi danni volto a danneggiarla. La parte attrice indica e puntualizza (solo) due cose. Il primo è l'accordo di JMC nel giugno 1994 per la vendita.........

Continua.....ancora.... (x) :lol: ....Saluti.
Tricx

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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 21 gen 2020, 21:15

Ecco ancora.

La parte attrice indica e puntualizza (solo) due cose. Il primo è l'accordo di JMC nel giugno 1994 per la vendita delle attrezzature/utensili per la produzione "libere e scevre da vincoli" alla Rivarossi S.p.A.
La seconda è la lettera di JMC a IHC, sei mesi dopo, in cui si afferma che il Dr. Cafieri era diventato così irritato e contrariato dal rifiuto di IHC di riconoscere la risoluzione del 1987 che avrebbe potuto non essere più disposto a continuare a vendere qualsiasi prodotto a IHC. Definire queste prove come scarne e tenui/deboli sarebbe caritatevole/eufemistico.
V. CONCLUSIONI
Non si può ragionevolmente dedurre dagli atti e documenti presentati che i convenuti siano responsabili di quanto lamentato dal ricorrente (e debbano essere tenuti a risponderne). Di conseguenza, le domande/istanze/richieste assolutorie dei convenuti meritano accoglimento. Verrà inserito un ordine appropriato. Sarà iscritta/trascritta opportuna ordinanza (in tal senso).
ORDINA
fin da ora, in data odierna del mese di giugno 1998, in seguito all'esame delle istanze dei convenuti per/nell'ambito di giudizio sommario (doc. 25 e 26) e della risposta e difese del ricorrente rispetto a ciò, coerentemente con il memorandum di accompagnamento, SI DEVE ORDINARE che le istanze (difensive) siano accolte e di conseguenza la SENTENZA è inscritta nel ricorso di cui sopra a favore dei convenuti e contro la società (IHC) attrice sulle domande formulate in ciascuno dei capitoli della citazione introduttiva dell'attrice stessa."

Questo è quanto è venuto fuori.... :-| :roll:
In talune parti ho integrato il testo con parole tra parentesi o parole e frasi sinonimi, per una più corretta intelligibilità "nostrana".... ma se chi è pià ferrato in quella lingua ritiene di proporre correzioni, faccia pure. Inoltre, nel testo del documento "originale" appaiono spesso acronimi o abbreviazioni quali ad esempio FN 1-2-3- ecc.: cosa vorranno significare ? Forse vogliono dire "File Number..." cioè "documento n. 1-2-3-" ecc. ?
Infine, prima di altre considerazioni vorrei porre una domanda a Giorgio: ma quel documento è completo oppure c'è qualche omissione, ne mancano delle parti.... che tu sappia ?

Spero di non aver tediato nessuno.
Saluti. Riccardo.
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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda berto75 » 22 gen 2020, 1:03

Caspita trixc tanto di cappello e grazie veramente :shock: per la tua enorme pazienza e tenacia nel riscrivere tutte quelle pagine processuali per renderci tutti partecipi applause1 applause1 della lettura di quel documento la cui importanza storica è indiscutibile.
Pagine che definire pallose è dir poco laught16 dopo 20 righe ho perso il filo dei discorsi e alla fine della lettura non so più nemmeno come mi chiamo (x) perdonatemi ,ma devo essere sincero il linguaggio giuridico non fa proprio per me .
è indubbio che la situazione che si era venuta a creare, circa le proprietà degli stampi di molti modelli americani RR e dei diritti di produzione/importazione da parte di tutti i soggetti coinvolti era veramente incasinata e ai limiti della gestibilità ...situazione che si era venuta a creare dopo il fallimento di AHM nei primi anni 80 che fino a quel momento era la proprietaria effettiva degli stampi ...
ma cedo la parola a chi ha digerito :lol: meglio il polpettone giuridico e dipanato bene la matassa io non sono tagliato per farlo :mrgreen:
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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Giorgio » 22 gen 2020, 13:28

Nonso se qualcuno ha già risposto ma James M. Conway (JMC ) è il signor Con-Cor (Conway Corporation)
Giorgio

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Re: LOCO OLD WEST LIVREE PER MERCATO USA

Messaggioda Tricx » 22 gen 2020, 13:52

Thanks...lo avevo arguito.... ma non ne avevo la certezza. Grazie della tua conferma !
Saluti. Riccardo.
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